Norme proprie dell’Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia

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Il Santo Padre Francesco nell’udienza concessa al sottoscritto Arcivescovo Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, il 23 giugno 2023, tenuto conto che la conservazione della propria identità di origine è utile per la preservazione e l’incremento della fede cattolica, ha accolto la proposta di provvedere al fine di favorire quanto possa essere d’ausilio ad una proficua cura spirituale di coloro che appartengono all’Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, eretto 1’11 luglio 2019 con la bolla Christo Salvatori. Pertanto, ha stabilito di adottare le seguenti disposizioni:

Art. 1 – L’Esarcato è una porzione del Popolo di Dio formato dai fedeli ascritti alla Chiesa sui iuris greco-cattolica ucraina, con domicilio o quasi domicilio in Italia e retta dall’Esarca a nome del Romano Pontefice.

Art. 2 – L’Esarca è membro di diritto della Conferenza Episcopale Italiana e, conseguentemente, è vincolato alle norme che ne regolano il funzionamento, nonché ne segue le Direttive.

Art. 3 – L’Esarca, nell’esercizio del proprio ufficio, deve mantenere stretti legami di comunione e di coordinamento con i Vescovi delle Diocesi e delle Eparchie italiane in cui l’Esarcato è presente.

Art. 4 – Per erigere le parrocchie personali l’Esarca acquisisce il parere dei Vescovi del luogo interessati e successivamente informa il Dicastero per le Chiese Orientali.

Art. 5 – I chierici dell’Esarcato devono coltivare un vincolo di unità con il presbiterio della Diocesi o della Eparchia nel cui territorio svolgono il loro ministero. In questo spirito favoriranno iniziative e attività pastorali e caritative congiunte, le quali potranno essere oggetto di particolari accordi o convenzioni stipulate tra l’Esarca e il Vescovo del luogo.

Art. 6 – I chierici dell’Esarcato e quelli delle Diocesi o delle Eparchie nel cui territorio si trova la parrocchia personale dell’Esarcato, eserciteranno il ministero in mutuo aiuto pastorale.

Art. 7 – Il servizio pastorale o la presenza per motivi di studio in Italia dei presbiteri ascritti alla Chiesa sui iuris greco-cattolica ucraina sono disciplinati con convenzioni, secondo i modelli stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana, tra i rispettivi Gerarchi e l’Esarca. Qualora siano sottoscritte con un Vescovo diocesano o eparchiale occorre il nulla osta dell’Esarca.

Art. 8 – L’Esarca, con la licenza del Dicastero per le Chiese Orientali, può erigere nuovi Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica.

Dal Vaticano, 28 agosto 2023

Claudio Gugerotti
Prefetto