Chiesa Cattolica – Italiana

Procedura anticorruzione, un’email dedicata per le segnalazioni al Revisore

Pubblicate le norme che grazie all’istituto del “whistleblowing”, vigente per la Santa Sede e lo Stato Vaticano, rendono possibile, anche attraverso una casella di posta elettronica ad hoc, segnalare anomalie nell’uso delle risorse finanziarie o materiali, irregolarità negli appalti e atti di corruzione. Non si darà seguito alle segnalazioni anonime

Vatican News

È stata pubblicata mercoledì 24 gennaio la procedura in materia di segnalazioni all’Ufficio del Revisore Generale. La procedura faciliterà la diffusione della conoscenza e l’utilizzazione dell’istituto del “whistleblowing”, vigente nella normativa della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano. Si tratta di uno degli strumenti più efficaci per combattere la corruzione, previsto tra l’altro dalla Convezione ONU contro la Corruzione, alla quale la Santa Sede ha aderito nel 2016.

Lo Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale e la Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” prevedono infatti che il Revisore Generale sia destinatario di segnalazioni su situazioni particolari connesse ad anomalie nell’impiego o nell’attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode. La procedura stabilisce che le segnalazioni possano essere presentate in forma scritta, avvalendosi di una casella di posta dedicata segnalazionianomalie@urg.va o tramite lettera riservata indirizzata al Revisore Generale. Sono possibili anche le segnalazioni orali, su richiesta della persona che intende fare la segnalazione: si potrà realizzare attraverso un incontro diretto o mediante videoconferenza con il Revisore Generale.

Il Revisore Generale, da parte sua, custodisce la confidenzialità, l’integrità e la sicurezza delle segnalazioni e garantisce che l’identità della persona che presenta una segnalazione (c.d. whistleblower) possa essere rivelata soltanto all’Autorità giudiziaria quando quest’ultima ne affermi la necessità a fini di indagine o di attività giudiziaria.

La procedura chiarisce come il divieto di rilevare l’identità di chi fa la segnalazione sia da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l’identificazione del segnalante. Inoltre viene precisato che la segnalazione di attività anomale fatte in buona fede al Revisore Generale non produce alcuna responsabilità per la violazione del segreto di ufficio o di eventuali altri vincoli alla divulgazione che siano dettati da disposizioni di legge, amministrative o contrattuali.

La procedura pubblicata chiarisce poi come le segnalazioni possano riguardare comportamenti impropri che rappresentino una minaccia o un danno al bene comune. Tra questi comportamenti possono rientrare ad esempio: irregolarità contabili, false dichiarazioni; come pure comportamenti volti a ostacolare la presentazione di segnalazioni, a violare i relativi obblighi del segreto d’ufficio o a discriminare il segnalante. Le segnalazioni non dovranno invece riguardare lamentele di carattere personale di chi fa la segnalazione, o rivendicazioni che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o colleghi per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure vigenti. Nella normativa viene poi ribadito che alle segnalazioni anonime non viene dato alcun seguito.

La procedura stabilisce che le segnalazioni possano essere presentate dai membri, gli officiali e i dipendenti delle varie Istituzioni curiali e delle Istituzioni ad essa collegate e dello Stato della Città del Vaticano; dai legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede; dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli Enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; dai collaboratori e i consulenti dello Stato della Città del Vaticano, della Santa Sede e di tutte le Istituzioni, gli Organismi e gli Enti collegati o che vi fanno riferimento, con qualsivoglia tipologia di incarico o di contratto; da qualsiasi persona fisica cliente, fornitore, appaltatore o subappaltatore; ovvero dipendente o collaboratore di imprese che intrattengono rapporti con lo Stato della Città del Vaticano, con la Santa Sede o con Istituzioni, gli Organismi e gli Enti collegati o che vi fanno riferimento; da ogni altra persona titolare, anche di fatto, di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede o nello Stato Città del Vaticano, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico.

«Con l’emanazione della procedura “whistleblowing le riforme economiche volute da Papa Francesco sin dall’inizio del suo pontificato, tese a garantire trasparenza e miranti a combattere la corruzione, fanno un ulteriore passo in avanti. La procedura darà ancora maggiore impulso alle segnalazioni, già pervenute all’Ufficio del Revisore Generale negli anni scorsi, rendendo più facile, specie con il canale elettronico, l’invio delle stesse» ha commentato il Revisore Generale, Alessandro Cassinis Righini, aggiungendo «che la procedura chiarisce inoltre l’ambito delle segnalazioni ammissibili e quelle escluse, nonché il fatto che tra i soggetti legittimati siano ricompresi anche coloro che legittimamente intrattengono rapporti economici con la Santa Sede e con lo Stato Città del Vaticano. Appare così sempre più chiara l’organicità delle riforme economiche, a partire dalle norme sui contratti pubblici recentemente emendata e che già attribuisce all’Ufficio del Revisore Generale un ruolo di controllo, insieme ad altri organismi della Santa Sede e dello Stato, proprio in virtù del suo ruolo di Autorità anticorruzione».

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