Papa Francesco stabilisce in un Rescritto alcune disposizioni per regolare i rapporti tra l’Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia e la Conferenza episcopale italiana
Vatican News
Per favorire una proficua cura spirituale di quanti appartengono all’Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, eretto l’11 luglio 2019 con la bolla Christo Salvatori, Papa Francesco ha stabilito in un Rescritto l’adozione di alcune disposizioni che regolano i rapporti tra l’Esarcato e la Conferenza episcopale italiana.
Il testo, che riporta la data del 28 agosto 2023, è frutto dell’udienza concessa a monsignor Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, il 23 giugno scorso, e precisa anzitutto che “l’Esarcato è una porzione del Popolo di Dio formato dai fedeli ascritti alla Chiesa sui iuris greco-cattolica ucraina, con domicilio o quasi domicilio in Italia e retta dall’esarca a nome del Romano Pontefice”.
Le norme sull’ufficio dell’esarca
Il Rescritto precisa che “l’esarca è membro di diritto della Conferenza episcopale italiana e, conseguentemente, è vincolato alle norme che ne regolano il funzionamento, nonché ne segue le direttive”. Inoltre, “deve mantenere stretti legami di comunione e di coordinamento con i vescovi delle Diocesi e delle Eparchie italiane in cui l’Esarcato è presente” e per potere erigere le parrocchie personali necessita del “parere dei vescovi del luogo interessati” provvedendo, poi, ad informare il Dicastero per le Chiese Orientali. L’esarca, si sottolinea, “può erigere nuovi Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica” con “la licenza del Dicastero per le Chiese Orientali”.
Le disposizioni sui chierici
Quanto ai chierici, il Rescritto stabilisce che “devono coltivare un vincolo di unità con il presbiterio della Diocesi o della Eparchia nel cui territorio svolgono il loro ministero” e favorire “iniziative e attività pastorali e caritative congiunte” che possono “essere oggetto di particolari accordi o convenzioni stipulate tra l’esarca e il vescovo del luogo”. “I chierici dell’Esarcato e quelli delle Diocesi o delle Eparchie nel cui territorio si trova la parrocchia personale dell’Esarcato – afferma il testo – eserciteranno il ministero in mutuo aiuto pastorale.
Infine il Papa precisa che il servizio pastorale o la “presenza per motivi di studio in Italia dei presbiteri” che fanno parte della Chiesa sui iuris greco-cattolica ucraina, sono disciplinati da “convenzioni, secondo i modelli stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana, tra i rispettivi gerarchi e l’esarca” e che se sottoscritte con un vescovo diocesano o eparchiale necessitano del nulla osta dell’Esarca.