Il Papa modifica la normativa penale e l’ordinamento giudiziario vaticano

Vatican News

Motu Proprio per semplificare i meccanismi della giustizia e garantire che sia migliorata la funzionalità del sistema. Precisate le funzioni dell’Ufficio del Promotore di Giustizia, modifiche sulla cessazione dell’incarico del presidente del Tribunale vaticano e sul regime di full-time dei magistrati

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Alla luce delle “esigenze emerse nel corso degli ultimi anni nel settore dell’amministrazione della giustizia” in Vaticano, Papa Francesco ha stabilito alcune modifiche della normativa penale e dell’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, in vigore da domani 13 aprile.

“Ulteriori adeguamenti” li definisce il Pontefice in un nuovo Motu Proprio, pubblicato oggi 12 aprile, resi necessari anche dal “moltiplicarsi” di questioni che richiedono “una definizione sollecita e giusta in ambito processuale” e quindi con il “crescente carico di lavoro” per gli organi giudiziari”. Un riferimento ai diversi procedimenti giudiziari in corso, a cominciare da quello per la gestione dei fondi della Santa Sede iniziato il 27 luglio 2021 e ancora in pieno svolgimento.

Migliorare la funzionalità del sistema

Le modifiche introdotte oggi dal Papa sono volte a semplificare i meccanismi e garantire che sia mantenuta e se possibile migliorare “la funzionalità del sistema”. Tra le novità, si segnalano un più preciso inquadramento delle funzioni inquirenti e requirenti dell’Ufficio del Promotore di Giustizia; la possibilità di aggiungere un supplente nel collegio di tre magistrati – che deve rimanere unico – nel caso uno dei membri debba lasciare; la possibilità che il Papa nomini un presidente del Tribunale vaticano aggiunto nel caso in cui quello in carica sia nell’anno delle dimissioni; l’abrogazione della presenza a tempo pieno di almeno un giudice nel collegio giudicante. Novità, quest’ultima, introdotta nella Legge numero CCCLI del 16 marzo 2020, con la quale il Papa promulgava un nuovo ordinamento giudiziario.

Funzioni del Promotore di Giustizia

Da quella Legge, viene sostituito il primo comma con il seguente: “Il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, per le funzioni giudicanti dal tribunale, dalla Corte di appello e dalla Corte di cassazione; per le funzioni inquirenti e requirenti, dall’Ufficio del Promotore di giustizia”.

Un’altra specifica introdotta nell’odierno Motu Proprio è che “i magistrati sono nominati dal Sommo Pontefice e nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti soltanto alla legge”. Essi, si legge ancora nel documento, “esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge”.

Sempre riguardo al Promotore di Giustizia, egli – stabilisce il documento – può presentare al Tribunale “richiesta di sentenza di non luogo a procedere”, quando ritiene che “ricorrano le condizioni per la concessione del perdono giudiziale” o che il fatto “possa essere ritenuto di lieve entità in ragione delle modalità della condotta, della personalità dell’imputato, del danno cagionato alla persona offesa o del pericolo causato”, nonché per le eventuali condotte riparatorie dell’imputato.   

Impiego full-time

Con il documento odierno viene poi abrogato il comma 2 dell’articolo 6, quello che stabiliva un impiego full-time di almeno uno dei magistrati ordinari del Tribunale “senza avere rapporti di lavoro subordinato né svolgere attività libero-professionali con carattere continuativo”. Da oggi tutti potranno invece assumere altri incarichi, nessuno deve obbligatoriamente svolgere le sue funzioni in regime di tempo pieno.

Membro supplente

Un’altra modifica riguarda il comma 3 dello stesso articolo 6 che prevedeva: “Il Tribunale giudica in collegio di tre magistrati, designati dal presidente del Tribunale tenendo conto delle loro competenze professionali e della natura del procedimento”. Il Motu Proprio di oggi stabilisce che il presidente del Tribunale dovrà tenere conto nella designazione dei magistrati anche la “data di cessazione dei giudici in relazione alla prevedibile durata del processo”. “Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il presidente può nominare un componente supplente, il quale partecipa ai lavori del collegio e può giudicare nei casi di impedimento o di cessazione dalle funzioni di un magistrato”.

Cessazione dell’incarico del presidente

Modifiche infine all’articolo 10 riguardante la cessazione dell’ufficio del presidente del Tribunale vaticano. La Legge del 2020 prevede che “i magistrati ordinari a conclusione dell’Anno giudiziario in cui compiono il settantacinquesimo anno di età, sono tenuti a rassegnare le dimissioni, che hanno efficacia con l’accettazione da parte del Sommo Pontefice”, il quale “può comunque disporre la permanenza nella carica dei magistrati ordinari oltre il limite di cui al comma precedente”. A questo comma se ne aggiunge uno nuovo che stabilisce che il Papa “nel corso dell’Anno giudiziario in cui il presidente è tenuto a rassegnare le dimissioni, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell’esercizio delle funzioni” e svolge “funzioni vicarie”, presiedendo “i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale” e “subentrando nella carica al momento della cessazione del presidente”.